Fatturazione Elettronica tra Privati – pt.2

Fatturazione Elettronica tra Privati pt2 - Sygest

Fatturazione Elettronica tra Privati: il nuovo Schema di Decreto Legislativo

 

– 2° Parte –

 

Lo Schema di Decreto Legislativo sulle Fatturazioni Elettoniche per le imprese B2B

 

Art.2 – Trasmissione Telematica dei corrispettivi

Fornisce le regole per optare, a decorrere dal 1°gennaio 2017, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’AE dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi effettuate dagli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate (art. 22, DPR n. 633/72).

Anche in questa ipotesi l’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione all’AE dei dati memorizzati dei corrispettivi sostituiscono l’obbligo di registrazione delle operazioni sul registro dei corrispettivi, di cui all’art. 24, co. 1 del DPR n. 633/72.

Con provvedimento del Direttore dell’AE, sentite le associazioni di categoria anche nell’ambito dei lavori del Forum nazionale sulla fatturazione elettronica, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti tramite cui effettuare la comunicazione.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la certificazione fiscale dei corrispettivi. Resta ferma la possibilità per il cliente di richiedere l’emissione della fattura.

E’ in ogni caso previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sia obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

 

Art.3 – Incentivi all’opzione per la Trasmissione Telematica delle Fatture e dei corrispettivi

Per i soggetti che si avvolgono dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture (art. 1, co. 3) e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2, co. 1), vengono meno i seguenti obblighi/godranno dei seguenti benefici:

  • la presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA – c.d.“spesometro” (art. 21 del DL n. 78/10)
  • la comunicazione delle operazioni con soggetti “black list” (art. 1, co. 1, del DL n. 40/10)
  • la presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (art. 50, co. 6, DL n. 331/93)
  • i rimborsi IVA eseguiti nei confronti di tali contribuenti sono effettuati in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei presupposti descritti dall’art. 30 del decreto IVA
  • la riduzione di un anno dei termini di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA; è tuttavia necessario che i soggetti che esercitano l’opzione di comunicare i dati all’AE garantiscano anche la tracciabilità dei pagamenti che essi effettuano e ricevono

 

Art.4 – Riduzione degli Adempimenti Amministrativi e Contabili per specifiche categorie di soggetti

Introduce, sempre dal 1°gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la riduzione di adempimenti amministrativi e contabili mediante:

  • la messa a disposizione, in via telematica, degli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA
  • il superamento degli obblighi di registrazione delle operazioni di cui agli art. 23 e 25 del decreto IVA
  • l’ottenimento di rimborsi IVA di cui all’articolo 38-bis del decreto IVA, senza necessità di garanzie o visto di conformita’


Per usufruire di questa ulteriore riduzione degli adempimenti è necessario che i soggetti passivi IVA esercitino le opzioni di cui agli art. 1, co. 3 e 2, co. 1.

 

Art.5 – 6 – 7 – Ulteriori disposizioni

  • Art. 5: disciplina le modalità di cessazione degli effetti premiali in caso di omessa trasmissione telematica delle fatture o dei dati dei corrispettivi, ovvero per la trasmissione di dati (delle fatture e dei corrispettivi) in maniera incompleta o non veritiera. E’ chiarito che il contribuente può comunque evitare di perdere il vantaggio della riduzione degli adempimenti se provvede a regolarizzare la trasmissione entro un termine che verrà definito con i provvedimenti attuativi del Direttore dell’AE
  • Art. 6: copertura dei relativi oneri, quantificati, in 6,12 milioni di euro per l’anno 2016 e in 9,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.
  • Art. 7: dispone l’abrogazione delle norme non più compatibili con il nuovo sistema di trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi (segnatamente, l’abrogazione dal 1° gennaio 2017, dell’art. 1, commi da 429 a 432 della Legge n. 311/04, che aveva introdotto l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri incassati dai soggetti che operano nel settore della grande distribuzione).

 

Info e contatti

Per maggiori informazioni e approfondimenti sul tema “Fatturazione Elettronica tra Privati”, ti invitiamo a scriverci all’indirizzo mail e.corradini@sygest.it e a visitare i nostri siti web www.sygest.com e www.manualipdf.it

 
 

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Fatturazione Elettronica tra Privati – pt.1

Fatturazione Elettronica tra Privati pt1 - Sygest

Fatturazione Elettronica tra Privati: il nuovo Schema di Decreto Legislativo

 

Ritorniamo ad affrontare la delicata questione legata alla Fatturazione Elettronica tra privati: tratteremo l’argomento dividendelo in due puntate (la seconda parte verrà pubblicata la prossima settimana). In questa prima parte parleremo dei temi legati ai principi della delega fiscale e lo schema di decreto legislativo sulle B2B (Atto del Governo n.162 e Art.1).

 

– 1° Parte –

 

I Principi della Delega Fiscale

I Principi di Delega sono stati stabiliti nell’Articolo 9 (Commma 1, Lettere D e G) della Legge N.23 dell’11 Marzo 2014. Nel testo vengono evidenziati i seguenti punti:

  • Diffusione della fatturazione elettronica tra imprese (B2B) senza interventi coercitivi
  • Tracciabilità delle operazioni IVA
  • Obblighi specifici per le cessioni tramite distributori automatici
    •  

      Lo Schema di Decreto Legislativo sulle Fatturazioni Elettoniche per le imprese B2B

       

      Atto del Governo N.162

      Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2015 e trasmesso poi alle Camere per l’espressione dei pareri il 29 aprile.

      Si compone di ben 7 articoli e focalizza la sua attenzione sulla previsione di due distinti interventi, entrambi di carattere opzionale:

      • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture elettroniche;
      • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi;

      Prevede regole comuni per entrambi i regimi opzionali per quanto concerne le semplificazioni di cui potranno beneficiare i vari contribuenti che eserciteranno l’opzione. Sono inoltre previste ulteriori riduzioni di adempimenti amministrativi e contabili per alcune specifiche categorie di soggetti.

       

      Art.1 – Fatturazione Elettronica

      Delinea le regole di riferimento per usare, su base opzionale, la fatturazione elettronica nei rapporti tra le imprese e per comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle fatture.

      Gli strumenti gratuiti che verranno messi a disposizione sono:

      • un servizio di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche che l’Agenzie delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti a partire dal 1° luglio 2016.
      • un servizio di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche (attualmente distribuito da Unioncamere in collaborazione con AgID) per alcune specifiche categorie di contribuenti che verranno poi definite con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
      • messa a disposizione dei contribuenti, a partire del 1° gennaio 2017, dello Schema di Descreto Legge ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche e di evenutuali variazioni delle stesse;
      • messa a disposizione dei contribuenti, a partire del 1° gennaio 2017, delle informazioni aquisite per mezzo delle fatture elettroniche.

       

      Il Comma 3, invece, definisce le regole principali relative alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle fatture. In particolare:

      • a partire dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA potranno optare per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni effettuate anche mediante il sistema di interscambio.
      • l’opzione avrà effetto a partire dall’inizio dell’anno solare in cui è stata esercitata, fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estenderà di quinquennio in quinquennio;
      • le ulteriori modalità e regole tecniche di comunicazione dei dati saranno poi definite con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
      • le nuove modalità semplificate di controlli a distanza punteranno a ridurre gli adempimenti e a non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica dei soggetti interessati, evitando le duplicazioni delle richieste.

       

      Info e contatti

      Per maggiori informazioni e approfondimenti sul tema “Fatturazione Elettronica tra Privati”, ti invitiamo a scriverci all’indirizzo mail e.corradini@sygest.it e a visitare i nostri siti web www.sygest.com e www.manualipdf.it

       
       

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